giovedì 22 marzo 2018

I finanziamenti LIFE non costituiscono "aiuti de minimis" per le imprese in quanto NON sono aiuti di Stato.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto statale in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l’ammontare degli aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
I finanziamenti ottenuti nell'ambito della partecipazione a un progetto LIFE come beneficiario non vanno dichiarati, in quanto NON sono aiuti di stato.
Infatti il rispettivo regolamento (UE) N. 1407/2013 CE del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
recita: " I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato costituiscono aiuti di Stato "
Tale articolo del trattato europeo, paragrafo 1, recita a sua volta: " 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.".

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